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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE PLAZA
(adottato con Assemblea del 02.02.2007)

1. E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e segg. del Codice Civile, l’organizzazione di volontariato denominata: ASSOCIAZIONE PLAZA.

2. L’Associazione ha sede in via della rersistenza 48 nel comune di Marostica (Vi). Il Codice Fiscale dell’Associazione è il seguente: 91026430248.

3. Qualora l’Associazione si veda riconosciuta la qualifica di ONLUS, così come previsto dal D.Lgs n. 460/1997, tale locuzione dovrà essere aggiunta alla Denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione dell’Associazione.

4. La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2 – Statuto e Regolamento

1. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto, si fonda sul valore della solidarietà sociale e si ispira ai principi ed alle prescrizioni di cui alla Legge n. 266/1991 (Legge Quadro sul Volontariato) al D.Lgs. n. 460/1997 (Disciplina Tributaria delle ONLUS) ed alla Legge n. 383/2000 (Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale), ai Principi ed ai Valori sanciti dalla Costituzione Italiana e della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Fanciullo.

2. Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli Associati. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa.

3. Il presente Statuto sostituisce quello in precedenza adottato in sede costitutiva, deliberato in data 27 marzo 2006 e registrato all’Ufficio Registro di Bassano del Grappa in data 12 aprile 2007 al n.748 Mod. 2.

4. Il Consiglio Direttivo delibera l’eventuale Regolamento di esecuzione dello Statuto, qualora ritenuto necessario.

Art. 3 – Solidarietà e Scopi

1. L’Associazione è apolitica, apartitica e senza fini di lucro. Essa è un’organizzazione di volontariato che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale nel settore dell’assistenza sociale, socio-sanitaria, sanitaria e di beneficenza a favore di soggetti affetti da patologie mediche, fisiche o psicofisiche di particolare gravità ed alle loro famiglie.

2. Le specifiche finalità dell’Associazione sono (anche in supporto e/o in collaborazione con altri enti ed organizzazioni, ovvero con le strutture assistenziali o sanitarie – pubbliche e private – esistenti sul territorio di riferimento, in Italia ed all’Estero):

– sensibilizzare, anche attraverso iniziative pubbliche, l’interesse delle persone e degli enti sulle problematiche delle patologie mediche, fisiche o psicofisiche, di particolare gravità (tumori, leucemie, epilessie, sclerosi, paralisi, cecità, sindrome di down, condizioni di non autosufficenza, malattie terminali, ecc.);

– sostenere, direttamente o indirettamente, progetti di finanziamento o di sostegno delle strutture di accoglienza o di cura delle persone affette dalle patologie di cui sopra ed alle loro famiglie;

– promuovere ed organizzare iniziative di qualsiasi tipo finalizzate alla raccolta di fondi destinati al sostegno delle strutture di cui al punto precedente, ovvero all’acquisto di attrezzature, macchinari, supporti, strumenti ed ausili sanitari per persone affette dalle patologie di cui sopra;

– realizzare progetti di solidarietà sociale, anche attraverso l’attuazione di iniziative socio-educative, culturali, formative, ricreative, assistenziali, di ricerca scientifica e di studio, destinati alla cura ed all’assistenza delle patologie mediche, fisiche o psicofisiche, di particolare gravità, nonché per il diritto allo studio, alla dignità, al pieno godimento dei diritti ed alla vita normale delle persone affette dalle stesse patologie;

– sostenere progetti ed iniziative di beneficenza a favore di realtà di disagio familiare di tipo sociale o economico, nonché a favore dell’infanzia e dei minori in particolari situazioni di disagio.

3. E’ fatto divieto all’Associazione di svolgere altre attività se non direttamente connesse a quelle sopra evidenziate. Si considerano direttamente connesse, ad esempio, quando non sono in ogni caso prevalenti:

– attività finalizzate a collegare gli Associati con una rete di informazioni per permettere loro di condividere esperienze e suggerimenti, nonché per rendere trasparente all’esterno l’attività dell’Associazione e facilitare le relazioni tra gli Associati ed i soggetti esterni;

– attività, servizi ed iniziative, anche promozionali, che concorrono al raggiungimento degli scopi specifici dell’Associazione e ne rafforzano le potenzialità e la presenza territoriale.

4. L’Associazione, nell’ambito dei propri scopi, potrà aderire od affiliarsi ad enti ed organismi di qualsiasi natura, nazionali e internazionali.

Art. 4 – Associati

1. Sono Associati dell’Associazione le persone fisiche o giuridiche, gli Enti pubblici o privati, le società e gli altri gruppi o associazioni che ne condividano gli scopi e che ne facciano richiesta. L’adesione all’Associazione si perfeziona con l’accettazione da parte del richiedente delle norme contenute nel presente Statuto e con il versamento della quota associativa annuale stabilita (per anno solare).

La richiesta di adesione all’Associazione è sottoposta dal richiedente al Consiglio Direttivo per la preventiva insindacabile approvazione.

2. Nell’Associazione si distinguono gli Associati Fondatori, gli Associati Ordinari e gli Associati Onorari.

Sono Associati Fondatori coloro che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione. E’ tuttavia facoltà del Consiglio Direttivo, con decisione unanime, assimilare altri soggetti agli Associati Fondatori (ad esempio, i loro familiari), attribuendone la relativa qualifica. Gli Associati Fondatori sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

Sono Associati Ordinari tutti coloro la cui domanda di iscrizione sia accettata dal Consiglio Direttivo, abbiano accettato il presente Statuto e siano in regola con il versamento della quota associativa annuale. Il mancato rinnovo della quota associativa annuale entro il mese di marzo dell’anno successivo comporta automatica decadenza dalla qualifica di Associato Ordinario, salvo ulteriore richiesta di iscrizione da sottoporre all’approvazione del Consiglio Direttivo.

Sono Associati Onorari i soggetti riconosciuti tali con decisione unanime del Consiglio Direttivo per particolari meriti, o per essersi distinti nella collaborazione e nel sostegno dell’attività dell’Associazione. Gli Associati Onorari sono esonerati dal pagamento della quota associativa annuale.

3. Tutti gli Associati hanno pari diritto di voto e sono eleggibili alle cariche dell’Associazione. Le quote e le qualifiche associative non sono trasferibili, né trasmissibili, né rimborsabili.

4. Gli Associati membri del Consiglio Direttivo sono esonerati, per tutta la durata in carica, dal pagamento della quota associativa annuale.

Gli Associati hanno diritto a:
– partecipare all’attività associativa;
– ottenere gratuitamente, od a condizioni di favore, le pubblicazioni dell’Associazione e di altre Organizzazioni convenzionate;
– partecipare alle Assemblee, esprimere il loro voto, candidarsi alle cariche associative ed essere eletti;
– esercitare i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle Leggi e dallo Statuto, nel rispetto delle norme in materia di Privacy.

Art. 6 – Doveri degli Associati

1. Gli Associati, qualora si impegnino a prestare la propria attività a favore delle finalità dell’Associazione, devono farlo in modo personale, spontaneo e gratuito, senza alcun fine di lucro.

2. Il comportamento verso gli altri Associati ed all’esterno deve essere improntato sulla solidarietà ed deve essere attuato con correttezza, buona fede e rigore morale.

Art. 7 – Esclusione, Recesso, Decadenza e Sostituzione

1. L’Associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto, o ne viola le norme o lo spirito, o danneggia materialmente o moralmente l’Associazione, o fomenta disordini o dissidi tra gli Associati, può essere escluso. L’esclusione (che deve essere motivata) è deliberata a maggioranza dal Consiglio Direttivo, dopo avere ascoltato le giustificazioni (scritte od orali) della persona esclusa.

2. Ciascun Associato può, in qualsiasi momento e liberamente, con effetto immediato al momento della consegna, recedere dall’Associazione, mediante lettera di recesso da recapitare al Presidente che ne darà comunicazione al Consiglio Direttivo.

3. Decade automaticamente dalla qualifica di Associato colui che non rinnova la quota associativa annuale nei termini di cui al precedente art. 4. Sono ovviamente esclusi da tale previsione tutti gli Associati esonerati dal versamento della quota associativa annuale (Associati Fondatori, Associati Onorari e Associati membri del Consiglio Direttivo per la relativa durata in carica).

4. Gli Associati membri del Consiglio Direttivo che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre riunioni consecutive, possono essere sostituiti/cooptati in seno al Consiglio Direttivo con delibera del Consiglio medesimo.

5. L’esclusione, il recesso, la decadenza e la sostituzione/cooptazione comportano automatica decadenza sia dalla qualifica di Associato, sia dalle cariche dell’Associazione.

Art. 8 – Organi

1. Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea degli Associati, il Consiglio Direttivo, il Presidente, uno o più Vice-Presidenti ed il Segretario.

2. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 9 – Assemblea degli Associati

1. L’Assemblea è composta da tutti gli Associati. In prima convocazione si riunisce validamente quando è presente la maggioranza degli Associati e delibera validamente a maggioranza dei presenti. In seconda convocazione, che è prevista automaticamente un’ora dopo la prima, si riunisce validamente qualsiasi sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.

2. Ogni Associato ha diritto di intervento e diritto di voto. Ogni persona ha diritto ad un voto e ogni Associato può rappresentare, con delega scritta, un solo altro Associato. Il voto è palese, salvo diversa delibera dell’Assemblea che richieda lo scrutinio segreto, determinandone le modalità.

3. L’Assemblea è dichiarata aperta dal Presidente dell’Associazione o, in mancanza, dall’Associato più anziano presente alla riunione ed è presieduta da un Associato eletto dall’Assemblea medesima, la quale nomina anche un segretario e, occorrendo, due scrutatori.

4. Le verbalizzazioni delle riunioni dell’Assemblea sono conservate a cura del Segretario ed ogni Associato ha diritto di prenderne visione e di trarne copia a sue spese.

5. Le delibere dell’Assemblea degli Associati impegnano tutti gli Associati, anche se assenti, o dissenzienti, o astenuti.

6. E’ compito dell’Assemblea: eleggere le cariche sociali, approvare il bilancio annuale, modificare lo Statuto, sciogliere l’Associazione.

1. L’Assemblea si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta al Presidente la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, o almeno un terzo degli Associati.

2. Il Presidente convoca l’Assemblea, presso la sede o altrove, purché in Provincia di Vicenza, con avviso da esporre presso la sede sociale almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione.

3. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto annuale. In assenza di convocazione, l’Assemblea di approvazione del rendiconto si terrà, in prima convocazione alle ore 16 ed in seconda convocazione alle ore 17, l’ultima domenica del mese di aprile di ciascun anno, presso la sede sociale.

4. L’Assemblea è inoltre convocata:

– per deliberare il diniego della fiducia all’intero Consiglio Direttivo, ovvero per revocarne e/o sostituirne uno o più membri.

Art. 11 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo dirige l’attività dell’Associazione e gestisce il suo patrimonio. Esso è composto da minimo tre membri, scelti tra gli Associati, che sono sempre rieleggibili.

2. Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea degli Associati, la quale ne determina anche il numero dei membri, nonché la durata in carica. In assenza di determinazione della durata in carica, la stessa deve intendersi per quattro anni.

3. Qualora non abbia provveduto l’Assemblea, il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, eventualmente uno o più Vice-Presidenti ed il Segretario.

4. Per la validità delle riunioni del Consiglio si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Qualora venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, lo stesso nominerà per sostituzione/cooptazione i nuovi consiglieri, scelti tra gli Associati. I membri sostituiti/cooptati dureranno in carica fino alla scadenza del Consiglio che li ha sostituiti/cooptati. Qualora venisse a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio originariamente eletto dall’Assemblea, a seguito di dimissioni, sostituzioni/cooptazioni, o revoche, il Consiglio decade e l’Assemblea deve provvedere a nuova elezione.

6. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell’Associazione ed è incaricato di tutte le pratiche interessanti la vita e gli scopi dell’Associazione, della quale ha piena responsabilità di fronte ai terzi.

In particolare, il Consiglio Direttivo:

– propone la quota associativa annua ed eventuali quote di partecipazione ad altre attività;

– approva eventuali regolamenti interni;

– istituisce e nomina organi consultivi e gruppi di lavoro;

– promuove le iniziative e le attività dell’Associazione e tratta tutte le questioni di carattere generale;

– provvede alla programmazione delle attività associative, autorizzando le relative spese;

– delibera in merito agli atti contrattuali per lo svolgimento dell’attività dell’Associazione;

– redige il bilancio annuale;

– decide sull’accettazione e sull’esclusione degli Associati;

– decide sulla sostituzione/cooptazione dei membri del Consiglio;

– attribuire mandati e deleghe generali o specifiche;

– nominare eventualmente il Revisore dei Conti.

Art. 12 – Convocazione del Consiglio Direttivo
1. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente o dalla maggioranza dei Consiglieri in carica, senza formalità di rito. In caso di assenza o impedimento del Presidente, alla convocazione provvederà il Vice-Presidente più anziano di età.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in ogni caso almeno una volta all’anno per l’esame e la predisposizione del bilancio annuale da presentare all’Assemblea. In assenza di convocazione, tale riunione è fissata in ogni caso per la seconda domenica del mese di aprile di ciascun anno, alle ore 16, presso la sede sociale.
3. Le riunioni sono presiedute da un Consigliere scelto dalla maggioranza dei presenti. Il Presidente della riunione nominerà di volta in volta il segretario per la relativa verbalizzazione.

Art.13 – Il Presidente

1. Il Presidente è il rappresentante legale e giudiziale dell’Associazione. Allo stesso sono delegati tutti i poteri di ordinaria amministrazione, nessuno escluso o eccettuato. Le decisioni di amministrazione straordinaria sono di competenza esclusiva del Consiglio, con facoltà di delega anche a terzi.

2. Nell’ambito dei suoi poteri, il Presidente può attribuire deleghe generali o particolari a terzi.

3. In caso di cessazione del Consiglio Direttivo per qualsiasi motivo, ovvero in caso di dimissioni, cessazione e/o revoca del Presidente, lo stesso rimane in carica sino alla elezione del nuovo Presidente.

Art.14 – Il Vice-Presidente

1. Il Vice-Presidente più anziano di età sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Nel periodo di sostituzione ne esercita tutti i relativi poteri e la rappresentanza legale e giudiziale.

Art. 15 – Il Segretario

1. Il Segretario cura la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione della contabilità dell’Associazione, nonché dei relativi libri e registri associativi. Egli aggiorna e conserva la documentazione e l’eventuale protocollo dell’Associazione.

Art. 16 – Indicazione delle risorse

1. Le entrate dell’Associazione sono costituite:

– dalle quote associative;

– da contributi, donazioni, lasciti, eredità, legati, erogazioni liberali e rimborsi;

– da beni, immobili e mobili, pervenuti all’Associazione a qualsiasi titolo;

– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

– da ogni altro tipo di entrata compatibile con le finalità di solidarietà sociale dell’Associazione e destinata al finanziamento e al sostegno dell’attività istituzionale della stessa.

2. L’Associazione non può esercitare alcuna attività commerciale o produttiva, se non assolutamente marginale e strettamente finalizzata alla realizzazione degli scopi statutari ed, in ogni caso, mai a scopo di lucro.

Art. 17 – Utilizzo e devoluzione delle risorse

1. L’Associazione non può distribuire, nemmeno indirettamente, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la sua vita, fatti salvi i casi previsti dalla Legge. Tali utili ed avanzi di gestione, durante la vita dell’Associazione, saranno integralmente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle strettamente connesse.

2. In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, le risorse residue (ultimata la procedura di liquidazione sulla base delle indicazioni dell’Assemblea che l’ha deliberata) dovranno essere devolute ad altre ONLUS o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

3. Le modalità di scioglimento (così come la nomina del Liquidatore o dei Liquidatori) verranno stabilite dall’Assemblea che lo delibera.

Art. 18 – Rendiconto finanziario

1. Il Rendiconto economico e finanziario dell’Associazione costituisce il suo bilancio annuale e ricomprende il periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno. Esso deve essere sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro la fine del mese di aprile dell’anno successivo.

2. Il Rendiconto si basa sulla tenuta di un’ordinata e chiara contabilità. Contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di riferimento, con evidenziazione delle disponibilità iniziale e finale di cassa. In apposito allegato facente parte integrante del Rendiconto dovranno essere indicati eventuali crediti e debiti sussistenti alla data di chiusura del Rendiconto stesso, nonché l’inventario (ancorché privo di singola valorizzazione) dei beni in proprietà o posseduti a qualsiasi titolo dall’Associazione. Esso può essere corredato da apposite relazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

3. Qualora sia stato nominato il Revisore dei Conti, il Rendiconto finanziario sarà corredato anche dalla relazione di sua competenza.

4. Almeno sette giorni prima della sua approvazione, il Rendiconto è a disposizione degli Associati presso la sede sociale.

5. Una volta sottoposto all’esame dell’Assemblea, il Rendiconto comprensivo degli eventuali allegati verrà trascritto nei registri contabili dell’Associazione.

Art. 19 – Assicurazione

1. L’Associazione può eventualmente assicurarsi, o assicurare gli Associati operativi, per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale.

Art. 20 – Scioglimento

L’Assemblea degli Associati delibera lo scioglimento dell’Associazione

Nomina uno o più liquidatori fissandone i poteri, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 della legge 23.12.1996 n.662, salvo diversa destinazione disposta dalla legge.

Art. 22 – Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle Leggi ed ai Regolamenti vigenti, nonché ai principi dell’Ordinamento Giuridico con riferimento alle ONLUS, alle organizzazioni di volontariato, di solidarietà e di promozione sociale.

2. Lo Statuto, gli eventuali Regolamenti adottati e tutti i verbali dell’Associazione (compresi i bilanci approvati) devono essere sempre a disposizione presso la sede sociale per la visione da parte di qualsiasi Associato, che potrà, a sue spese e nel rispetto dei tempi di segreteria, chiederne estratti o copie. Pari diritto (visione e copia) è riservato al Revisore dei Conti, qualora nominato. Nel rispetto delle norme sulla Privacy, l’elenco aggiornato degli Associati dovrà essere sempre disponibile in visione su richiesta degli Associati stessi e del Revisore dei Conti, qualora nominato. Non ne è consentita l’estrazione di copie, nemmeno parziali, né la trasmissione o diffusione a terzi, né l’utilizzo (anche parziale) per scopi estranei all’Associazione, se non nei casi e nei modi previsti o consentiti dalla legge.

Art. 10 – Convocazione dell’Assemblea

Art. 5 – Diritti degli Associati

Art. 1 – Denominazione, Sede e Durata